Art. 20

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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LEGGE 16 luglio 1962, n. 922 (Art. 20 Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.) — Testo vigente | Portale Normativo