Art. 20
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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