Art. 18

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.
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LEGGE 16 luglio 1962, n. 922 (Art. 18 Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.) — Testo vigente | Portale Normativo