Art. 18 · LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Art. 18

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.
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