Art. 3
In vigore dal 7 set 1962
All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente , valutato in lire 110.000.000, si farà fronte a carico dell'autorizzazione disposta con la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - SULLO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-12;1247#art-3