Art. 1

In vigore dal 7 set 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.
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