Art. 2

In vigore dal 7 set 1962
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita dell'articolo X della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-12;1247#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960. — Testo vigente | Portale Normativo