Art. 6
LEGGE 21 aprile 1962, n. 161
In vigore dal 12 gen 2018
Parere della Commissione di primo grado
La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.
Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.
Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.
Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.
Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.
Storico versioni
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