Art. 5

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

In vigore dal 12 gen 2018
Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori Le Commissioni di cui agli , nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale. Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati, spettacoli dai quali i minori stessi siamo esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale. È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo