Art. 1
LEGGE 21 aprile 1962, n. 161
In vigore dal 12 gen 2018
La Camera dei deputata ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Revisione dei film
La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell' della, legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.
Storico versioni
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