Art. 4

LEGGE 28 marzo 1962, n. 233

In vigore dal 22 apr 1965
Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 è istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilità, percepite dai lavoratori iscritti al Fondo predetto. Detto contributo è posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1962 GRONCHI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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