Art. 2

LEGGE 28 marzo 1962, n. 233

In vigore dal 3 giu 1962
Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 42.000 mensili. Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 42.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.
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