Art. 3

LEGGE 28 marzo 1962, n. 233

In vigore dal 22 apr 1965
Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e dell' della presente legge, è dovuto un contributo nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilità, da versare al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas. Detto contributo dello 0,60 per cento è posto a carico del datore di lavoro e dei lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
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