Art. 9
LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2
In vigore dal 3 feb 1962
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale.
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