Art. 10

LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2

In vigore dal 21 lug 1964
Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributo di cui al precedente articolo 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2.5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966. I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO PELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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