Art. 1
LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2
In vigore dal 3 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, è estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-09;2#art-1