Art. 1 · LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2

Art. 1

LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2

In vigore dal 3 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, è estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti .
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