Art. 5

LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443

In vigore dal 7 feb 1970
A decorrere dal 1 gennaio 1964, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio. Per porre le gestioni anzidette in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta. La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona. La misura dell'addizionale, di cui al precedente comma, sarà determinata, con decreto del Presidente della Repubblica, entro il 31 dicembre 1963, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati relativo a ciascuna gestione, sentiti i consigli di amministrazione degli Enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati. A decorrere dalla data indicata al primo comma, il "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" riprenderà la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni".(1a)(1b) 2a
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