Art. 4
LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443
In vigore dal 27 ott 1970
Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera c) dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1 settembre 1960 al 31 dicembre 1963 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi, titolari di pensioni o di assegni vitalizi.
L'onere di cui al precedente comma è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati.
Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti commi si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.
In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1 gennaio 1962.
A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall' della legge 14 aprile 1957, n. 259, è elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.
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