Art. 1

LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443

In vigore dal 1 gen 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo - e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati - è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni. Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni. Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.
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