Art. 2
LEGGE 18 novembre 1961, n. 1297
In vigore dal 3 gen 1962
Gli articoli 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95 e 97 del regolamento di servizio per la guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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