Art. 2 · LEGGE 18 novembre 1961, n. 1297

Art. 2

LEGGE 18 novembre 1961, n. 1297

In vigore dal 3 gen 1962
Gli articoli 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95 e 97 del regolamento di servizio per la guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1297#art-2