Art. 1
LEGGE 18 novembre 1961, n. 1297
In vigore dal 3 gen 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I militari del Corpo della guardia di finanza vestono in servizio normalmente l'uniforme.
Il Ministro per le finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.
Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di reparto può autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, può egli stesso vestire tale abito.
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