Art. 7
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216
In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Per il registro prescritto dall' debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa, di concessione governativa.
Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, può consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.
Storico versioni
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