Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Per il registro prescritto dall' debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa, di concessione governativa. Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, può consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.
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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216#art-7