Art. 6

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui ai precedente articolo, anzichè per ogni, polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente ed incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo. L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti: a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati; b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi; c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi. Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all' per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore. Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.
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