Art. 34
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216
In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
SCELBA - PELLA -
TAVIANI - GONELLA -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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