Art. 30

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

In vigore dal 17 dic 1961
L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dai giorno dell'effettuato pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo