Art. 28

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

In vigore dal 1 apr 1998
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473 Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonchè gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nello esercizio delle loro funzioni.
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