Art. 3
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1167
In vigore dal 1 dic 1961
All'onere di lire 61.480.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvederà, per lire 32.280.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 29.200.000 mediante riduzione rispettivamente, di lire 15.200.000 e di lire 14.000.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per lo stesso esercizio 1960-61.
All'onere di lire 17.540.000 relativo all'esercizio 1961-62 si provvederà mediante riduzione, di pari importo del fondo di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO - ZACCAGNINI - PELLA - TAVIANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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