Art. 2
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1167
In vigore dal 1 dic 1961
Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermità dipendente da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennità speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
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