Art. 1
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1167
In vigore dal 1 dic 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Agli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o per effetto, rispettivamente delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958 fino all'età di sessantacinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità, speciale prevista per gli ufficiali dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
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