Art. 8

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico è così modificato: "Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".
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