Art. 5
LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038
In vigore dal 19 ott 1961
Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è così modificato:
"Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro".
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