Art. 7

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
L'art. 34 del testo unico predetto è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, nè tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81. Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle".
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