Art. 9
LEGGE 5 luglio 1961, n. 570
In vigore dal 3 ago 1961
È conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
L'insegnamento medico professionale sarà conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.
I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che è di 24 ore settimanali con cura di gabinetto, potrà essere affidato - a giudizio della Presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.
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