Art. 14
LEGGE 5 luglio 1961, n. 570
In vigore dal 3 ago 1961
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Istituto di istruzione professionale (per i ciechi di Firenze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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