Art. 11
LEGGE 5 luglio 1961, n. 570
In vigore dal 3 ago 1961
Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:
a) se possono produrre attestato del direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilità professionale il loro impiego in attività fisioterapica da almeno quattro anni alla data della domanda;
b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilità professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;
c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi dalla medesima, e supereranno l'esame di Stato previsto dall' della presente legge.
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