Art. 84
LEGGE 13 maggio 1961, n. 469
In vigore dal 30 giu 1961
Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:
maresciallo di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 vice brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 vigile scelto e vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di età.
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