Art. 80

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto è concesso, fino alla cessazione dai servizio, un assegno nella seguente misura annua: lire 25.000 per medaglia d'oro; lire 10.000 per medaglia d'argento; lire 5.000 per medaglia di bronzo. L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito nella misura di lire 10.000 annue. Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.
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