Art. 84 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 84

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile: maresciallo di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 vice brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 vigile scelto e vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di età.
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