Art. 7

LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

In vigore dal 12 mag 1961
Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
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LEGGE 3 aprile 1961, n. 284 (Art. 7 Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.) — Testo vigente | Portale Normativo