Art. 3

LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

In vigore dal 31 mag 1967
L' della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente: "Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione , nelle circostanze di cui all' della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato". (1)
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