Art. 1

LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

In vigore dal 12 mag 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La prima parte del secondo comma dell' della, legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente: "Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati".
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LEGGE 3 aprile 1961, n. 284 (Art. 1 Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.) — Testo vigente | Portale Normativo