Art. 1
LEGGE 3 aprile 1961, n. 284
In vigore dal 12 mag 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La prima parte del secondo comma dell' della, legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:
"Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati".
Storico versioni
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