Art. 7 · LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

Art. 7

LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

In vigore dal 12 mag 1961
Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-04-03;284#art-7