Art. 2

In vigore dal 3 giu 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della, sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1961 FANFANI - SEGNI - BOSCO - FOLCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Mosca il 9 febbraio 1960. — Testo vigente | Portale Normativo