Art. 2
In vigore dal 3 giu 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della, sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 marzo 1961
FANFANI - SEGNI - BOSCO
- FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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