Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 3 giu 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della, sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1961 FANFANI - SEGNI - BOSCO - FOLCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351#art-2