Art. 1
In vigore dal 3 giu 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-31;351#art-1