Art. 4

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 67

In vigore dal 24 mar 1961
All'onere annuo presunto di lire 40.218.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario. Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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